Con il Decreto-legge n. 48 2023 e successiva legge di conversione n.85/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2023 viene istituito l’assegno di inclusione, lo strumento di sostegno contro la povertà e l’esclusione sociale, che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza.
Con il Decreto-legge n. 48 2023 e successiva legge di conversione n.85/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2023 viene istituito l’assegno di inclusione, lo strumento di sostegno contro la povertà e l’esclusione sociale, che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza.
Per accedere all’assegno di inclusione, i nuclei familiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza, residenza e soggiorno nell’Unione o titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o status di protezione internazionale; residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, rispetto al momento della presentazione della domanda;
- b) di condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
1) Isee, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’Isee è calcolato ai sensi dell’art. 7 del Dpcm n. 159 del 2013;
2) reddito familiare inferiore a 6.000 annui euro (7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e/o in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore ad euro 30.000 (con esclusione della casa di abitazione di valore ai fini Imu non superiore a euro 150.000);
4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore a una soglia di euro 6.000, aumentata di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, e incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo. Questi massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
5) godimento di beni durevoli: nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, né avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto nonché di aeromobili di ogni genere;
6) per il beneficiario dell’assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna.
Non ha diritto all’assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
I beneficiari dell’assegno di inclusione che hanno figli sotto i 14 anni di età saranno obbligati ad accettare un’offerta di lavoro, se il luogo di lavoro è raggiungibile entro 120 minuti, utilizzando i mezzi di trasporto pubblico o comunque, entro gli 80 chilometri dal domicilio.
Viene confermata quindi anche la distanza massima per questi soggetti consentita, di 80 chilometri.
Anche le proposte a tempo determinato avranno la stessa distanza, in termini di km oppure di tempo percorso con i mezzi pubblici.
Non viene stabilita invece una distanza massima per tutti gli altri beneficiari, per proposte di lavoro a tempo indeterminato. Le donne vittime di violenza potranno presentare un proprio Isee indipendente per accedere alla misura.


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